Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finanziarie).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato

 

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in compiti diversi da quelli previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, deve essere assegnato a servizi d'istituto.
      2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le Direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono destinati, nei limiti delle attività devolute, alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 1.